Le Sanzioni sui reati nel settore Alimentare

Le Sanzioni sui reati nel settore Alimentare

Le Sanzioni sui reati nel settore Alimentare

Gli alimenti destinati ai consumatori devono:

  1. Essere sicuri dal punto di vista igienico-sanitario,
  2. Non devono arrecare danno alla salute del consumatore
  3. devono contenere (o essere) quello che dichiarano in etichetta
  4. Devono fornire la tracciabilità, ossia l’indicazione del luogo geografico (e/o dello stabilimento) di produzione, nonché il lotto di produzione.
  5. In etichetta devono contenere l’indicazione della presenza/o assenza di allergeni (glutine, lattosio, arachidi, solfiti, etc.).

Un alimento per essere sicuro, non deve contenere sostanze nocive, che possono essere di origine:

  1. Biologica: Microorganismi patogeni, tossine batteriche, tossine algali, tossine fungine micotossine), etc.
  2. Chimica: metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio), radionuclidi, diossine, coloranti ed additivi non consentiti (o a concentrazioni sopra i limiti legali), idrocarburi, etc.
  3. Fisica: pezzi di osso, bulloni, vetri, pietre, etc, che possono accidentalmente finire all’interno della matrice alimentare, e arrecare un danno al consumatore (per esempio una piccola pietra che schiacciata sotto i denti, rompe un molare).

La conservazione errata degli alimenti, la cattiva manipolazione da parte degli alimentaristi, e lo scarso rispetto della catena del freddo, sono una causa frequente di tossi-infezioni alimentari del consumatore finale.

Il commerciante di prodotti alimentari che somministra alimenti e bevande, è responsabile della sicurezza alimentare dei prodotti che vende. Se il commerciante di prodotti alimentari, non rispetta le norme igienico-sanitarie, può arrecare danni alla salute del consumatore.

La legge Italiana che punisce i reati sulla sicurezza alimentare, sono l’articolo 5 e 6 della Legge 283/1962.

Gli articoli 5 e 6, Legge 283/1962, puniscono con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309 a euro 30.987 quanti impiegano nella preparazione di alimenti o bevande, vendono, detengono per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

  1. private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  2. in cattivo stato di conservazione;
  3. con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  4. insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  5. con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
  6. che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.

ATTENZIONE ALLE FRODI!

Una frode è quando un negoziante ti vende una cosa per un altra; per esempio i vende olio semi, spacciandola per olio di oliva.

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Attenzione alle Contraffazioni

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, comma 2, e 517-bis, comma 2. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sintesi di alcuni reati nel settore alimentare:

  1. Contraffazione: Messa in commercio di prodotti alimentari con una composizione e valori differenti da quelli dichiarati, normalmente di minor qualità (olio di semi anziché olio di oliva; commercializzazione di vini da tavola generici come vini IGT).
  2. Adulterazione: Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati sottratti componenti pregiati originari (latte scremato anziché latte intero, Olio di Oliva prodotto con olio di sansa, senza aggiunta di olio di oliva vergine, etc.).
  3. Sofisticazione: Messa in commercio di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti componenti di minor pregio (acqua aggiunta al latte = frode commerciale; metanolo aggiunto al vino = frode commerciale + frode sanitaria; miele contenente zuccheri estranei, olio di semi aggiunto all’olio di oliva, aggiunta di antibiotici non consentiti, in prodotti ittici e animali, etc.
  4. Alterazione: Messa in commercio di prodotti alimentari che hanno perduto le caratteristiche merceologiche, organolettiche e nutrizionali originarie (irrancidimento dell’olio; cessione di sapore e odore anomalo nell’acqua in PET lasciata al sole, cambio di colore e reologia dell’alimento, etc.

Fonte Bibliografica

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Pubblicato da Dottor Liborio Quinto

Sono un appassionato di Biologia e Chimica degli Alimenti, e condivido con Voi, il Mio sapere. Chi è interessato a propormi qualcosa, può contattarmi

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